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Legge 24/12/1969 n. 990Art. 4 Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di Art. 5 Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello e approvato con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Art. 5 bis Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della L. 24 dicembre 1969 n. 990, sono provvisoriamente esecutive (Cod. Proc. Civ. 474). Art. 6-7 (omissis) Art. 8 In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell’obbligo di cui alla L. 24 dicembre 1969 n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dei natanti assicurati e disciplinato dall’art. 19 primo comma, lett. c), della legge sopra citata. Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 83 del T.U. 13 febbraio 1959 n. 449. Art. 1 Con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa autorizzata ad esercitare assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell’impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso. Omissis. Art. 2 [omissis] Art. 3 I contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell’art. 1 continuano con l’impresa cessionaria la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta dell’impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell’obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, l’impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto fondo ai sensi dell’art. 8, primo e secondo comma, del Dl 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977 n. 39. L’impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Art. 4 L’impresa cessionaria provvede, per. tutto il territorio nazionale ed in deroga all’art. 19, terzo comma, della, L. 24 dicembre 1969 n. 990, alla liquidazione per conto dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, dei danni verificatisi anterior mente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta di cui all’art. 1, che debbono essere risarciti dal predetto ente a norma dello stesso art. 19 della citata legge. La somma determinata nella liquidazione, se accettata dal creditore, è corrisposta, nei limiti di cui agli artt. 19, secondo comma, e 21, terzo comma, della L. 24 dicembre 1969 n. 990, direttamente all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. Qualora non sia intervenuto accordo sulla somma liquidata, il creditore ha azione nei confronti dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, per conseguire quanto da quest’ultimo dovuto. L’azione si esercita convenendo in giudizio l’impresa cessionaria in nome dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. Nel giudizio deve essere convenuto anche il commissario liquidatore. Le spese sostenute dall’impresa cessionaria per la liquidazione dei danni di cui al primo comma che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno sono rimborsate integralmente dall’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. Le altre spese di liquidazione degli stessi danni sono rimborsate in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Con la stessa convenzione sono altresì stabilite le modalità per l’anticipazione da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, delle somme occorrenti per far fronte alle predette spese. Art. 5-7 [omissis] Art. 8 Gli aventi diritto al risarcimento per sinistri che debbono essere liquidati dall’impresa cessionaria a norma dell’art. 4 devono inviare all’impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate all’art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, anche se sia stata precedentemente presentata all’impresa posta in liquidazione coatta. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall’invio della richiesta. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni a norma dell’art. 9 del Dl 23 dicembre 1976 n. 857, con- Art. 9 [omissis] Art. 1-7 [omissis] Art. 8 Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall’art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato, nonché delle relative conseguenze. Art. 9 Requisiti della richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all’art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i sinistri di cui al secondo comma dell’art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell’esistenza delle lesioni e, all’atto della richiesta, indicare la durata della inabilità temporanea, l’età, l’attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilità, l’intervenuta guarigione e la entità del reddito. Art. 10 Uffici dell’assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’assicuratore presso l’ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest’ultimo è stato assegnato ovvero presso la sede sociale. Art. 11 Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento L’assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento e tenuto a comunicare al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all’art. 8, purché la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall’art. 9. Art. 12 Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato L’assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all’indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo. L’assicuratore può, dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso. Il danneggiato può, con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell’assicuratore. Art. 13 Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso L’assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non è stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalità previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne da comunicazione al danneggiato. L’assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta senza Art. 14 Consegna da parte dell’assicuratore del modulo di denuncia di sinistro L’assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all’art. 5 della legge. Art. 15 Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza dei periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno. |
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